Sez. U, Sentenza n. 7224 del 07/08/1996 (Rv. 499009 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel procedimento disciplinare - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 511 del 1946 - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata con riferimento agli artt. 24 e 101 secondo comma Cost., sia perché rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore l'aver attribuito efficacia vincolante nel giudizio disciplinare a carico di magistrati all'accertamento dei fatti risultanti dalla sentenza penale passata in giudicato; sia perché il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. è ampiamente assicurato a colui che sia imputato nel processo penale ed incolpato in quello disciplinare; sia perché, infine, la diversa regolamentazione rispetto agli altri dipendenti pubblici (per i quali il giudicato penale non è vincolante in sede disciplinare) è giustificata dalla particolare posizione che gli appartenenti all'Ordine giudiziario hanno nell'ordinamento dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 29, Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)