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Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 04/03/2011 (Rv. 617148 - 01)

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo spettante per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori e maggior danno sulla somma già rivalutata ex legge n. 135 del 1985 - Spettanza - Decorrenza - Dalla costituzione in mora - Ritardo o inesattezza della prestazione - Onere probatorio - A carico dell'Amministrazione.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617148-01

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE

In tema di indennizzo per la perdita di beni situati all'estero, gli interessi moratori ed il maggior danno sulla somma - già rivalutata mediante l'applicazione del coefficiente unico previsto dalla legge 5 maggio 1985, n. 135, a decorrere dal 4 maggio 1985, data di entrata in vigore della medesima legge, sono dovuti dall'atto di costituzione in mora (nella specie della domanda giudiziale), non avendo la legge citata determinato automaticamente il sorgere della relativa obbligazione, fatta salva la prova, il cui onere grava sull'Amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 CORTE COST., Legge 05/05/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)