Sez. 1, Sentenza n. 10912 del 30/04/2008 (Rv. 603467 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Indennizzo a cittadini e ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero - Natura di diritto soggettivo - Sussistenza - Conseguenze - Ritardo nel pagamento dell'indennizzo - Determinazione degli interessi moratori e del maggior danno per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 135 del 1985 - Responsabilità dell'amministrazione - Anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali di determinazione dell'indennizzo - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
L'indennizzo previsto dalla legge 26 gennaio 1980 n. 16, e succ. mod., per i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto trova la sua fonte direttamente nella legge; pertanto, in caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo nella misura (comprensiva degli interessi e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.), calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, per il periodo successivo è configurabile la responsabilità dell'Amministrazione anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo; ciò giustifica la debenza degli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, sempre che l'Amministrazione non provi che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)