Sez. 1, Sentenza n. 12281 del 15/05/2008 (Rv. 603959 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, ex legge n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 - Responsabilità dell'Amministrazione per ritardato adempimento - Decorrenza - Dal momento dell'emissione dei decreti ministeriali di determinazione - Esclusione - Fondamento - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla costituzione in mora.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - il quale, nel sostituire l'art. 5 della legge n. 16 del 1980, ha stabilito che per le perdite avvenute dopo il 1° gennaio 1950, le valutazioni vanno eseguite secondo i criteri già in vigore e moltiplicate per il coefficiente 1.90 - ai fini della determinazione degli interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., riguardanti il periodo successivo all'entrata in vigore della legge, la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardato pagamento è configurabile anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento dell'iter amministrativo; conseguentemente è dal giorno della mora (nella specie dalla proposizione domanda giudiziale) che sono dovuti gli interessi moratori ed il maggior danno, gravando sull'Amministrazione l'onere di provare che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 art. 4, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)