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Sez. 3, Sentenza n. 8809 del 27/06/2001 (Rv. 547798 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Impropria - Impugnazione del garante in ordine al rapporto principale - Proponibilità - Condizione - Imputazione al terzo del fatto generatore della responsabilità.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547798-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioè, su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, assumendosi essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)