Sez. 2, Sentenza n. 12557 del 27/08/2002 (Rv. 557111 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Poteri del chiamato - Contestazione dell'obbligazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
In caso di garanzia impropria, basata cioè su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nell'ipotesi in cui sia stato chiamato in giudizio ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, assumendosi da parte del chiamante essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità; pertanto, quando questi, oltre a resistere alla domanda del chiamante, contesti anche l'esistenza e la validità dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, assume la veste di parte accessoria della causa principale (ossia di interventore adesivo dipendente) e, quindi, può impugnare la sentenza di primo grado, sia pure limitatamente all'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione può avere su di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)