Sez. 3, Sentenza n. 1832 del 19/03/1980 (Rv. 405448 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine di esibizione previsto dall'art 210 cod proc civ e rimesso al potere discrezionale del giudice del merito - il cui Esercizio, in senso positivo o negativo, non e censurabile in Sede di legittimita neppure sotto il profilo del difetto di motivazione - e presuppone l'indicazione del documento da esibire nonche la precisazione del contenuto del medesimo. (V 1968/74, mass n 370203; (V 1652/73, mass n 364541; (V 564/73, mass n 362616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)