Sez. 4, Sentenza n. 601 del 30/09/1986 Ud. (dep. 20/01/1987) Rv. 174901 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - CONDIZIONI.*
Il proscioglimento con formula piena in presenza di una causa estintiva del reato è previsto dal legislatore come ipotesi del tutto eccezionale e può aversi solo quando ricorre la prova evidente della completa innocenza dell'imputato o della insussistenza del fatto o della sua non incriminabilità, con la precisazione che non è necessario che la prova, valutata prima facie, dia immediatamente la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma basta che sia estremamente sicuro il giudizio al quale si perviene attraverso l'adeguata valutazione degli elementi probatori già acquisiti agli Atti. Pertanto, la ratio della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. è ispirata a due principi fondamentali: a) quello della evidenza delle prove acquisite perché si possa affermare la sicura incolpevolezza dell'imputato; b) quello che vieta l'assunzione di nuove prove in presenza di una causa estintiva del reato, nel senso che le prove devono essere quelle stesse che vi erano antecedentemente alla causa estintiva del reato. (Conf mass n 154877; (Conf mass n 088032).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)