Sez. 4, Sentenza n. 4770 del 24/01/1989 Ud. (dep. 05/04/1989) Rv. 180942 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FORMULA PREFERENZIALE SUL MERITO - PRINCIPI INFORMATORI - PROVA EVIDENTE DI INNOCENZA - REQUISITI - CONDIZIONI - PREGRESSA ACQUISIZIONE DELLA PROVA - RAGIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FORMULA PREFERENZIALE SUL MERITO - PRINCIPI INFORMATORI - PROVA EVIDENTE DI INNOCENZA - REQUISITI - CONDIZIONI - PREGRESSA ACQUISIZIONE DELLA PROVA - RAGIONE.*
In presenza di causa di Estinzione del reato, la semplice Mancanza di prove circa la colpevolezza dell'imputato (o la sussistenza del fatto) che, per l'art. 479 cod. proc. pen., importa normalmente l'assoluzione con formula piena, non giustifica il proscioglimento preferenziale nel merito, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., poiché l'adozione di formula ampiamente liberatoria è condizionata all'esistenza di prove positive della innocenza dell'imputato (o della insussistenza del fatto), il che conduce alla evidenza della prova, non già con riguardo al mezzo di prova, ma, piuttosto, alla considerazione logico-giuridica cui porta l'uso del mezzo stesso, perché risulti estremamente sicuro il giudizio al quale si perviene attraverso la valutazione degli elementi probatori già acquisiti agli Atti. Invero, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 152, cpv., cod. proc. pen. è sorretta da due principi fondamentali. A) quello della evidenza delle prove, correlato alla sicura incolpevolezza dell'imputato; b) quello del divieto di assunzione di (nuove) prove, correlato all'esigenza d'immediata applicazione della causa estintiva, le prove da valutare, infatti, debbono essere e rimanere quelle che erano (state acquisite) antecedentemente al verificarsi della causa estintiva del reato. (Conf mass n 174901 ed ivi citate sulla prima parte; (Conf mass n 179422 sulla seconda parte; (Conf mass n 164790 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)