Sez. 1, Sentenza n. 655 del 30/01/1979 (Rv. 396815 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PERSONE AFFIDATARIE TEMPORANEE E PROVVISORIE DEL MINORE - AMMISSIBILITA - APPELLO - PROPONIBILITA ANCHE DA PARTE DI ESSE, SEBBENE NON INTERVENUTE IN PRIMO GRADO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PERSONE AFFIDATARIE TEMPORANEE E PROVVISORIE DEL MINORE - AMMISSIBILITA - APPELLO - PROPONIBILITA ANCHE DA PARTE DI ESSE, SEBBENE NON INTERVENUTE IN PRIMO GRADO.*
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, previsto dagli artt 314/12 e seguenti cod civ, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato, pur non avendo la veste di litisconsorti necessari, hanno facolta di intervenire, per contrastare l'opposizione medesima e far valere la conformita dell'affidamento provvisorio all'effettivo interesse del minore, ovvero, ancorche formalmente non intervenute in primo grado (ma solo convocate e sentite, in ottemperanza degli artt 314/11 e 314/13 cod civ), di proporre appello o di intervenire nel procedimento di gravame da altri instaurato. (V 1832/78, mass n 391219; (V 3464/77, mass n 387029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 vicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)