Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 21/04/1983 (Rv. 427647 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ED APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DA PARTE DEGLI AFFIDATARI PURE SE NON INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI AFFIDATARI NON INTERVENUTI NELLE FASI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ED APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DA PARTE DEGLI AFFIDATARI PURE SE NON INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI AFFIDATARI NON INTERVENUTI NELLE FASI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato o l'istituto presso il quale sia stato ricoverato o che ne sia stato nominato tutore, non sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione, ove non siano stati parti nel giudizio di merito, nel quale, pur non essendo contraddittori necessari, avevano diritto d'intervenire o di proporre appello. Nè a conferire ai predetti soggetti la qualità di parti (neppure contumaci) del processo, e la conseguente legittimazione a ricorrere, può valere la convocazione disposta per essere sentiti ai sensi dell'art. 314/13 cod. civ. (richiamato, per quanto riguarda il giudizio d'appello, dall'art. 314/14 cod. civ.), tale convocazione essendo rivolta a scopi meramente istruttori, e non di partecipazione dei convocati al giudizio. (V 3356/81, mass n 413933; (V 5873/80, mass n 409682; (V 5309/81, mass n 416065; (V 1707/81, mass n 412382; (V 4656/79, mass n 401199; (V 2409/79, mass n 398717; (V 655/79, mass n 396815; (V 941/77, mass n 384556; (Conf 3672/82, mass n 421644; (Conf 1725/82, mass n 419561; (Conf 3463/77, mass n 387029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)