Sez. 4, Sentenza n. 5507 del 12/12/2012 Ud. (dep. 04/02/2013) Rv. 254665 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Condotta riparatoria - Esaustività - Necessità - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento davanti al giudice di pace l'esaustività della condotta riparatoria è condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l'operatività del meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego della concessione della causa estintiva a causa della pendenza della controversia civile in ordine alla quantificazione dei danni derivanti da incidente stradale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)