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Sez. 6, Sentenza n. 7534 del 08/03/1995 Cc. (dep. 18/07/1995) Rv. 202158 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Presentazione nella cancelleria del giudice della impugnazione - Necessità - Applicabilità analogica di altre modalità di presentazione o di spedizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202158-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi

L'inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione (art. 585 comma quarto cod. proc. pen.) comporta inammissibilità degli stessi, a norma dell'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen.. A detta specifica disposizione non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 comma secondo o di spedizione ex art. 583 comma primo, stesso cod., giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate ad una "ratio" diversa da quella di cui all'art. 585 comma quarto, che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)