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Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013 Ud. (dep. 31/10/2013) Rv. 258319 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Motivi nuovi - Anticipazione via fax - Successivo invio a mezzo posta - Arrivo della raccomandata alla cancelleria del giudice dell'impugnazione in data successiva allo spirare del termine - Conseguenze - Inammissibilità dei motivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258319-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dal Pubblico Ministero a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine, previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., di quindici giorni prima dell'udienza, a nulla rilevando l'anticipazione degli stessi a mezzo telefax, trattandosi di una modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)