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Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 23/04/1976 (Rv. 380176 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RISPETTO AL CONFINE - NORME MAGGIORATIVE DEI DISTACCHI IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA - NATURA - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE DEL CRITERIO DI PREVENZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380176-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RISPETTO AL CONFINE - NORME MAGGIORATIVE DEI DISTACCHI IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA - NATURA - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE DEL CRITERIO DI PREVENZIONE - IRRILEVANZA.*

Nella disciplina delle distanze tra costruzioni contenuta nell'art 873 cod civ il rispetto del principio della prevenzione non costituisce una nota caratterizzante con valore assoluto e inderogabile. Pertanto, le norme dei regolamenti edilizi che ampliano le distanze in relazione alle altezze delle costruzioni facendo riferimento al confine tra i due fondi come punto di partenza per la misura, costituiscono norme integrative del codice civile, che trovano la loro fonte nel citato art 873, anche se escludono la alternativa connessa al principio di prevenzione. (V 3353/73, mass n 367255; (V 1615/73, mass n 364463).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)