diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1615 del 30/05/1973 (Rv. 364463 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTANZE LEGALI FRA LE COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI CONSISTENTI IN UNA MISURA FISSA E PRESTABILITA - AMMISSIBILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364463-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTANZE LEGALI FRA LE COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI CONSISTENTI IN UNA MISURA FISSA E PRESTABILITA - AMMISSIBILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

La distanza legale che deve intercorrere tra le costruzioni su fondi finitimi puo essere stabilita dalle norme edilizie oltre che in misura fissa e prestabilita, anche con riferimento a criteri diversi, come, ad esempio, in funzione dell'altezza dei fabbricati, o attraverso la imposizione di costruire ad una determinata distanza dal confine, con conseguente esclusione del diritto di prevenzione: in ogni caso si tratta di norme integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato che comportano, quindi, nel caso di loro violazione l'Obbligo della riduzione in pristino e del risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)