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Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 10/12/1973 (Rv. 367255 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - NORME DEI REGOLAMENTI E DEI PIANI REGOLATORI - VALORE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - CRITERI DI MISURAZIONE DELLA DISTANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367255-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - NORME DEI REGOLAMENTI E DEI PIANI REGOLATORI - VALORE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - CRITERI DI MISURAZIONE DELLA DISTANZA - IRRILEVANZA.*

Le norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori che regolano la distanza fra costruzioni in modo diverso dal codice civile hanno carattere integrativo di quest'ultimo e, pertanto, in caso di violazione, attribuiscono ai vicini il diritto alla restitutio in integrum, sia che stabiliscano la distanza in una misura superiore a quella fissata da detto codice, sia che prescrivano particolari modalita di misurazione della distanza stessa, con riferimento o a determinati rapporti (ad es rapporto altezza - distanza) o a determinati punti fra i quali il distacco deve essere effettuato (ad es tra fabbricato e fabbricato o tra fabbricato e confine).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)