Sez. 2, Sentenza n. 366 del 28/01/1985 Cc. (dep. 16/04/1985) Rv. 168714 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - CIRCOSTANZE "AD EFFETTO SPECIALE" - NOZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984 N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI "VACATIO" DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SUI TERMINI DI CARCERAZIONE CAUTELARE (28 LUGLIO 1984 N. 398).*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - CIRCOSTANZE "AD EFFETTO SPECIALE" - NOZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984 N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI "VACATIO" DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SUI TERMINI DI CARCERAZIONE CAUTELARE (28 LUGLIO 1984 N. 398).*
La nozione di circostanze aggravanti "ad effetto speciale", menzionata nell'art. 1 (di immediata applicazione) della legge 28 luglio 1984 n. 398, va dedotta, con interpretazione logico- sistematica, oltre che in via generale dalle norme penali già vigenti nell'ordinamento, anche dalla definizione datane dall'art. 5 della legge 31 luglio 1984 n. 400 come "quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo". Tale norma definitoria, quale riferimento interpretativo ai fini dell'applicazione del citato art. 1 legge n. 398/84, è immediatamente applicabile nonostante il termine di "vacatio" di centoventi giorni stabilito per l'entrata in vigore della legge n. 400/84. Conf mass 166971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 1, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 5, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)