Sez. 1, Sentenza n. 1836 del 13/06/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170594 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE - RIFERIBILITÀ ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI VACATIO DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE (28 LUGLIO 1984, N. 398) SUI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE - RIFERIBILITÀ ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI VACATIO DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE (28 LUGLIO 1984, N. 398) SUI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE.*
Ai fini della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare nell'ipotesi in cui sia stata contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, il cui aumento sia influente sul computo della pena agli effetti dell'art. 272 cod. proc. pen., come espressamente previsto dall'art. 255 cod. proc. pen. nel testo introdotto dallo art. 1 legge 28 luglio 1984, n. 398, entrato in vigore il 16 agosto 1984, è irrilevante il fatto che la norma con cui si fornisce la nozione giuridica delle circostanze ad effetto speciale (art. 63, terzo comma, cod. pen. nel testo modificato dall'art. 5 legge 31 luglio 1984, n. 400) non sia ancora entrata in vigore. Infatti, la legge viene ad esistenza nell'ordinamento giuridico con la sua pubblicazione, anzi, già prima con la promulgazione, e se la sua efficacia precettiva è condizionata alla scadenza della vacatio legis, ciò non significa che non se ne possa tener conto nella interpretazione di altre norme connesse, specialmente quando si tratti di una disposizione interpretativa. (Conf mass n 166971; (Conf mass n 168182; (Conf mass n 168251; (Conf mass n 168519; (Conf mass n 168714).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 1, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)