Sez. U, Sentenza n. 2874 del 11/05/1984 (Rv. 434927 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DEPOSITO DEL RICORSO - SUCCESSIVA SOPPRESSIONE DELL'ENTE E SUBINGRESSO DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SULLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DEPOSITO DEL RICORSO - SUCCESSIVA SOPPRESSIONE DELL'ENTE E SUBINGRESSO DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SULLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Nella controversia promossa davanti al giudice ordinario, con il rito del lavoro, nei confronti di un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica montana), la soppressione di tale ente ed il subingresso nel rapporto, a titolo di successione universale, di un ente pubblico non economico (nella specie, comunità montana), le quali sopravvengano dopo il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, non producono effetti sulla giurisdizione, in quanto la domanda, ai fini della "perpetuatio iurisdictionis" (art. 5 cod. proc. civ.), deve considerarsi proposta all'atto di detto deposito, mentre spiegano rilievo, ove non si sia ancora provveduto alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, solo nel senso di imporre che la notificazione medesima venga effettuata nei confronti del successore universale (salva restando la sanatoria, a seguito della Costituzione del successore, dell'Invalidità della notificazione effettuata all'ente soppresso).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)