Sez. 2, Sentenza n. 4904 del 15/05/1998 (Rv. 515481 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA) | Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 (art. 1 D.L. 121 del 1995) - Individuazione - Criteri - Deposito del ricorso e documenti - Rilevanza - Effetti - Decorrenza di altri effetti della pendenza della lite (interruzione della prescrizione, prevenzione) al momento della notificazione del ricorso - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA)
Nel procedimento monitorio il giudizio è da intendere proposto al 30 aprile 1995 - al fine di esser definito dal giudice competente secondo la legge anteriore, ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 aprile 1995 n. 121 - se entro tale data il ricorso e i documenti sono stati depositati in cancelleria perché, secondo l' art. 5 cod. proc. civ., novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non derogato dal predetto art. 1, il giudice competente è individuato dalla legge vigente al momento della proposizione della domanda; il creditore è sostanzialmente attore, mentre l'eventuale opposizione sostituisce soltanto la cognizione ordinaria a quella sommaria; se l'azione è esercitata con ricorso, questo, non coincidente con la vocatio in ius, instaura il giudizio, salvo il differimento al momento della notifica del ricorso e del decreto di altri effetti(interruzione della prescrizione, prevenzione ai fini della litispendenza e continenza) della pendenza della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 121 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)