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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità dei liquidatori ex art. 265, d.P.R. n. 645 del 1958 – Formale investitura – Necessità – Esclusione – Svolgimento di attività liquidatorie in senso sostanziale – Sufficienza.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661048-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

La responsabilità per il mancato pagamento delle imposte prevista dall'art. 265 del d.P.R. n. 645 del 1958, analogamente a quella poi introdotta dall'art 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che tuttavia l'ha temporalmente circoscritta agli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione), grava non solo su chi venga nominato liquidatore, ma a carico di tutti coloro che si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, rilevando l'attività di liquidazione in senso sostanziale, ossia il compimento di operazioni concretamente liquidatorie, ancorché in assenza tanto dell'apertura di una rituale procedura liquidatoria, quanto di una nomina formale.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)