Sez. 1, Sentenza n. 3617 del 07/08/1989 (Rv. 463566 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - IMPOSTE DOVUTE DA SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE O DELL'AMMINISTRATORE - NATURA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - IMPOSTE DOVUTE DA SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE O DELL'AMMINISTRATORE - NATURA.*
L'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale, nel caso di mancato pagamento di imposte dirette dovute da società tassabile in base a bilancio, prevede la responsabilità del liquidatore, ovvero dell'amministratore, per il solo fatto che vi sia stata distrazione di attività sociali a fini diversi, anche prima del formale instaurarsi della liquidazione e della nomina di altri come liquidatore, e senza che si renda necessaria una preventiva escussione della società, configura una responsabilità per debito proprio, la quale trova fonte diretta ed immediata nella legge, prescinde dal dolo o dalla colpa, non è riconducibile nelle responsabilità inerenti alla carica di cui agli artt. 2394 e 2456 cod. civ., né in quella generale per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., e, pertanto, in difetto di diversa previsione, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. (V 2822/85, mass n 440584; (V 2145/85, mass n 440024; (V 2145/85, mass n 440025; (V 3270/80, mass n 407072; (V 2972/77, mass n 386513).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)