diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15103 del 10/09/2012 (Rv. 624450 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Preventiva richiesta di tentativo di conciliazione - Effettività ed idoneità della richiesta di tentativo di conciliazione a manifestare la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Proposizione dopo la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riproponibilità nei successivi gradi del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624450-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nelle controversie di lavoro, la verifica dell'effettiva e preventiva proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione (cui la legge condiziona la procedibilità della domanda giudiziale), che ricomprende anche la questione della idoneità della detta richiesta a manifestare la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la questione, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)