diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13708 del 12/06/2007 (Rv. 597656 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Controversie in materia di pubblico impiego - Procedimento cautelare ante causam - Ordinanza di accoglimento della domanda cautelare - Termine per l'inizio del giudizio di merito - Riassunzione del procedimento senza previo espletamento del tentativo di conciliazione - Mancata sospensione del giudizio con assegnazione di termine perentorio per l'espletamento di detto tentativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597656-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ove la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. sia stata preceduta da procedimento cautelare "ante causam" e l'ordinanza cautelare di accoglimento della domanda abbia fissato un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies, quarto comma, il termine stesso decorre dal momento in cui la domanda è divenuta procedibile, il che si verifica - in forza dell'art. 65, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, o, comunque, in caso di mancata promozione, dopo la scadenza del trentesimo giorno dallo spirare di detti novanta giorni. Tuttavia, ove il giudizio di merito sia stato avviato nel termine ma senza il preventivo espletamento del tentativo di conciliazione ed il giudice - nonostante tempestiva segnalazione - non rilevi tale circostanza e non sospenda il giudizio fissando alle parti termine perentorio per l'espletamento del tentativo, essendo la questione sottratta alla disponibilità delle parti, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (Fattispecie relativa a controversia insorta sotto la vigenza del testo dell'art. 669 octies introdotto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e prima della modifica apportata dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)