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Sez. L, Sentenza n. 13394 del 19/07/2004 (Rv. 574687 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione - Questione di procedibilità - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Proposizione dopo la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riproponibilità nei successivi gradi del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574687-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nelle controversie di lavoro, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)