Sez. 3, Sentenza n. 9508 del 20/04/2007 (Rv. 597536 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Diversa valutazione dei fatti accertati in sede penale - Ammissibilità - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
L'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale. (Nella specie, i convenuti, sottufficiali dell'Esercito, citati unitamente al Ministero della difesa nell'azione civile per danni, erano stati assolti dall'imputazione di lesioni personali gravissime riportate dall'attore, militare semplice, nel corso di un'esercitazione militare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)