Sez. L, Sentenza n. 4519 del 21/02/2008 (Rv. 602116 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" - Efficacia nel processo civile - P.C. esclusa dal processo penale - Sussistenza - Giudizio civile iniziato dopo la sentenza penale di primo grado - Insussistenza - Fattispecie relativa a pretesa risarcitoria in seguito ad infortunio sul lavoro.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
In tema di efficacia del giudicato penale nelle controversie di lavoro, la sentenza penale di assoluzione pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", a norma del combinato disposto degli artt. 652, comma 1, cod. proc. pen. e 75, comma 2, cod. proc. pen., fa stato nel giudizio civile per il risarcimento dei danni laddove la parte civile sia stata esclusa dal processo penale, atteso che detta esclusione non dipende da una scelta volontaria della parte medesima. Diversamente, detta sentenza di assoluzione non spiega alcuna efficacia nel rito civile allorché il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria sia iniziato dopo la sentenza penale di primo grado, essendo in tal caso la scelta di intraprendere il processo civile dopo la sentenza di primo grado riconducibile alla volontà della parte. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva negato l'efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste non solo a seguito dell'esclusione della costituzione di parte civile, ma anche dopo la sentenza penale di primo grado - e, decidendo nel merito, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata in seguito ad infortunio sul lavoro dal dipendente, già escluso quale parte civile dal processo penale, nei confronti del datore assolto irrevocabilmente in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)