Sez. 5, Sentenza n. 353 del 29/11/1982 Ud. (dep. 18/01/1983) Rv. 156931 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - EFFETTO DEVOLUTIVO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER ERRONEA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - OBBLIGO DI ANNULLAMENTO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - EFFETTO DEVOLUTIVO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER ERRONEA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - OBBLIGO DI ANNULLAMENTO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il nostro sistema processuale ha sancito il principio della inderogabilità assoluta della Competenza per materia, disponendo che la relativa incompetenza, salvo che dipenda da ipercapacità del giudice (artt. 34, secondo comma, 36, primo comma, cod. proc. pen.), dev'essere dichiarata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In particolare, il secondo comma dell'art. 36 stabilisce l'Obbligo del giudice d'appello, che riconosca la incompetenza per materia del primo giudice "per qualsiasi causa", di annullare la sentenza di primo grado disponendo la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. L'ampiezza della formula normativa consente di includere in essa l'ipotesi in cui il giudice di primo grado, per errore sulla qualificazione giuridica del fatto, abbia conosciuto di un reato sottratto alla sua Competenza. E il potere-dovere del giudice di appello di accertare di ufficio la Competenza per materia del primo giudice sussiste anche se impugnante è il solo imputato, quando al rilievo dia causa la sua impugnazione essendo i motivi connessi alla questione di Competenza, come nel caso che si deduca l'inesistenza del reato. (Conf mass n 140836 ed ivi citate; (contra, Cass. 2 ottobre 1979, implantini; Cass. 30 gennaio 1980, d'ambrogio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)