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Sez. 3, Sentenza n. 548 del 24/11/1978 Ud. (dep. 15/01/1979) Rv. 140836 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DENUNCIA DI CONFLITTO DA PARTE DEL PM - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140836-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DENUNCIA DI CONFLITTO DA PARTE DEL PM - POSSIBILITA.*

La regressione del processo alla fase di inizio dell'Azione penale, stabilita dall'art 36 capoverso cod proc pen, qualora il giudice di appello "per qualsiasi causa" riconosca l'incompetenza per materia del primo giudice - e percio anche quando al rilievo dia causa l'impugnazione del solo imputato - non preclude al PM la possibilita di una valutazione divergente da quella compiuta dal giudice di appello e di far valere la definizione del fatto da questo disconosciuto con denuncia di conflitto analogo ex art 51 cod proc pen. (V mass nn 128087, 128088, 128089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)