Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009 (Rv. 609676 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Domanda giudiziale - Onere della prova dei fatti costitutivi - Sostituzione con la richiesta di esibizione di documenti - Esclusione - Ordine di esibizione - Inosservanza - Conseguenza - Comportamento liberamente valutabile.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE
In tema di prove, non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)