Sez. 6, Sentenza n. 614 del 28/11/2024 Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287439-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Restrizione dell'estradando per esigenze di giustizia nazionale - Rinvio dell'esecuzione dell'estradizione - Misura cautelare coercitiva applicata a fini estradizionali - Sospensione - Legittimità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, è legittima l'ordinanza con cui la Corte di appello, a seguito del provvedimento ministeriale di rinvio dell'esecuzione della consegna fino alla cessazione dello stato detentivo dell'estradando per esigenze di giustizia interna, dispone la sospensione - e non la revoca - della misura cautelare coercitiva applicata a fini estradizionali, con successivo automatico suo ripristino al venir meno del titolo che ha determinato il rinvio, salva restando l'osservanza del termine di durata massima delle misure coercitive previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 21/07/2016 num. 149 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)