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Sez. 6, Sentenza n. 7107 del 12/02/2009 Cc. (dep. 18/02/2009) Rv. 243244 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Rinvio della consegna per motivi di giustizia interna - Ulteriore esecuzione della misura cautelare - Sospensione - Successiva riattivazione - Modalità - Indicazione.
Stato
decisa il 2009-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243244-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall'art. 23 L. cit. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che nei restanti casi - ovvero quando non sia in atto altra misura custodiale per il procedimento nazionale e l'esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sé - la misura cautelare deve essere invece revocata).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)