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Sez. 4, Sentenza n. 4063 del 21/11/1986 Ud. (dep. 03/04/1987) Rv. 175550 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREVENTIVE - COLPA DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175550-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREVENTIVE - COLPA DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*

Le norme antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare i lavoratori non solo dagli incidenti derivanti da semplice disattenzione o da fortuito, ma anche da quelli dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore. (Conf mass n 157045; (Conf mass n 169362).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)