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Sez. 4, Sentenza n. 9926 del 02/03/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179373 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURA ANTINFORTUNISTICHE - INFORTUNIO PROVOCATO DAL LAVORATORE PER IMPRUDENZA, DISATTENZIONE O ASSUEFAZIONE AL PERICOLO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179373-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURA ANTINFORTUNISTICHE - INFORTUNIO PROVOCATO DAL LAVORATORE PER IMPRUDENZA, DISATTENZIONE O ASSUEFAZIONE AL PERICOLO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*

Le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possano provocare l'evento. Ne consegue, pertanto, che il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore. (V mass n 172160; (Conf mass n 175550).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)