Sez. L, Sentenza n. 11318 del 15/10/1992 (Rv. 478967 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Forma | Per crediti basati su uno dei rapporti ex art. 409 e 442 cod. proc. civ. - Ricorso - Necessità - Citazione - Idoneità - Condizione.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Forma
L'opposizione a decreto ingiuntivo emessa dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e pertanto deve essere proposta con ricorso depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica della ingiunzione, mentre, qualora sia invece proposta con citazione, questa può valere come ricorso solo a condizione che sia stata depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza (rilevabile d'ufficio) determina l'inammissibilità dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)