Sez. 3, Sentenza n. 31961 del 02/07/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264189 - 01
MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Istanza di riesame - Forme - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità.
MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)