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Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 01/10/1999 (Rv. 530398 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria - proponibilità per la prima volta in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530398-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di crediti pecuniari, ove la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sia stata omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)