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Sez. 2, Sentenza n. 24858 del 25/11/2005 (Rv. 585439 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Obbligazioni pecuniarie - Inadempimento - Danni - Svalutazione monetaria - Domanda della parte - Necessità - Proponibilità per la prima volta in appello o nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze in tema di cosa giudicata.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585439-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica di per sé il risarcimento automatico, sicché, a prescindere dagli oneri probatori posti a carico della parte istante, il maggior danno rispetto a quello coperto dalla misura degli interessi legali non può essere riconosciuto dal giudice in difetto di una specifica domanda; pertanto, tale richiesta non solo non può essere formulata per la prima volta in grado di appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ma, non può neanche essere proposta nel giudizio di rinvio al fine di ottenere un danno di maggiore entità o per una maggiore estensione temporale rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza annullata; d'altra parte, l'autonomia della domanda comporta che la statuizione attributiva del maggior danno, se non specificamente impugnata, è suscettibile di passaggio in giudicato sia sull'"an" che sul "quantum debeatur".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)