Sez. 1, Sentenza n. 2622 del 25/05/1978 (Rv. 391987 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - ELIMINAZIONE DELL'INCERTEZZA SULLA DEMARCAZIONE FRA FONDI - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL CONVENUTO DI RILASCIARE UNA PORZIONE DEL FONDO - GARANZIA PER EVIZIONE DEL DANTE CAUSA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - ELIMINAZIONE DELL'INCERTEZZA SULLA DEMARCAZIONE FRA FONDI - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL CONVENUTO DI RILASCIARE UNA PORZIONE DEL FONDO - GARANZIA PER EVIZIONE DEL DANTE CAUSA - ESCLUSIONE.*
L'Azione di regolamento dei confini, di cui all'art 950 cod civ, non pone in discussione i rispettivi diritti di proprieta, ma mira esclusivamente ad eliminare una incertezza sulla demarcazione fra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e non perde tale natura dichiarativa e ricognitiva per la circostanza che l'eliminazione di quell'incertezza comporti l'Obbligo del convenuto di rilasciare una porzione indebitamente posseduta. Anche in questa ipotesi, pertanto, la proposizione di detta Azione non puo legittimare il convenuto ad invocare la garanzia per evizione del proprio dante causa, la quale opera nel diverso caso in cui l'acquirente perda in tutto od in parte la proprieta del bene venduto a seguito di diritti fatti valere dal terzo sul bene medesimo. (V 1089/77, mass n 384724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)