Sez. 3, Sentenza n. 42347 del 18/09/2013 Ud. (dep. 15/10/2013) Rv. 257276 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di prestazione d'opera per lavori condominiali - Amministratore "committente" - Obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008 - Sussistenza - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)