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Sez. 4, Sentenza n. 3563 del 18/01/2012 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252672 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di prestazione d'opera per la ristrutturazione di un immobile - Responsabilità del committente - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252672-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Detto principio non può, però, applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)