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Sez. 3, Sentenza n. 27127 del 09/06/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290432-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Richiesta della persona interessata per ragioni di garanzia dei propri diritti - Ammissibilità - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290432-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

L'ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335-ter cod. proc. pen., può essere disposto dal giudice per le indagini preliminari non soltanto d'ufficio, ma anche su richiesta della persona interessata per ragioni di garanzia dei propri diritti, secondo la disciplina di cui all'art. 335-quater cod. proc. pen., applicabile anche nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora eseguita. (In motivazione, la Corte ha affermato che sarebbe irragionevole ammettere che la tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata d'ufficio, ma non anche d'iniziativa del diretto interessato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)