Sez. 3, Sentenza n. 11749 del 28/01/2026 Cc. (dep. 27/03/2026) Rv. 289570-01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Istanza di retrodatazione - Provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari decide sull'istanza di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335-quater cod. proc. pen., atteso che la richiesta può essere riproposta al giudice dell'udienza preliminare, ove prevista, e a quello del dibattimento e che solo l'ordinanza adottata da quest'ultimo è impugnabile, nei casi e nei modi previsti dall'art. 586 cod. proc. pen.
Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)