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Sez. 1, Sentenza n. 36918 del 11/07/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 287130-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato - Obbligo - Presupposti - Indizi - Caratteri.
Stato
decisa il 2024-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287130-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)