Sez. L, Sentenza n. 5529 del 17/06/1996 (Rv. 498107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa limitatamente ad una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 cod.proc.civ. - Applicabilità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità- Decisione della controversia nel merito da parte del giudice di appello -.Questione di nullità del ricorso introduttivo del primo grado - Decisione implicita - Configurabilità - Riesame della questione in sede di legittimità - Proposizione di ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda riproporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata, per l'appello, dall'art. 346 cod.proc.civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso. Pertanto è necessario il ricorso incidentale per sottoporre alla Corte di Cassazione la questione di nullità del ricorso introduttivo di controversia soggetta al rito del lavoro, quando la stessa sia stata implicitamente disattesa dal giudice di appello che abbia giudicato la controversia nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)