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Sez. 2, Sentenza n. 4825 del 30/05/1997 (Rv. 504819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ricorso incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito - Inammissibilità - Proposizione, con esso, di doglianze relative a questione di nullità rilevabile di ufficio - Esame della questione in sede di giudizio di legittimità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Pur nella formale inammissibilità del ricorso incidentale proposto da soggetto totalmente vittorioso rispetto alla decisione contestata (e quindi carente di interesse all'impugnazione, ex art. 100 cod. proc. civ.), è da ritenersi passibile di esame di ufficio la doglianza, contenuta in detto atto, attinente ad una questione di nullità, non sanata, della citazione istitutiva del secondo grado del processo (grado nel quale il ricorrente incidentale non si era mai costituito), con relativa declaratoria, in sede di legittimità, della invalidità di tale stadio del processo e conseguente passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)