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Sez. 2, Sentenza n. 5874 del 25/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169754 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*
Stato
decisa il 1985-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169754-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*

Nella ipotesi di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato non come effettivo e certo, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, di modo che la volontà dell'offeso non risulta coartata, ma viziata da errore; mentre, nella estorsione, il danno viene rappresentato come sicuro, ad opera del reo o di terza persona a lui collegata, ponendosi così l'offeso nell'alternativa di subire il danno minacciato o di far conseguire ad altri l'ingiusto profitto, in situazione di costrizione sulla disponibilità del proprio patrimonio. (Conf mass n 156497, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)