Sez. 2, Sentenza n. 5874 del 25/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169754 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*
Nella ipotesi di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato non come effettivo e certo, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, di modo che la volontà dell'offeso non risulta coartata, ma viziata da errore; mentre, nella estorsione, il danno viene rappresentato come sicuro, ad opera del reo o di terza persona a lui collegata, ponendosi così l'offeso nell'alternativa di subire il danno minacciato o di far conseguire ad altri l'ingiusto profitto, in situazione di costrizione sulla disponibilità del proprio patrimonio. (Conf mass n 156497, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)