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Sez. 1, Sentenza n. 11622 del 12/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156497 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALL'INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156497-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALL'INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*

Nell'ipotesi di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario (art. 640, primo capoverso, n. 2 cod. pen.) il danno viene prospettato non come certo e sicuro ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente od indirettamente da chi lo prospetta, di guisa che la volontà dell'offeso non risulta coartata ma viziata da errore. Nell'estorsione, invece, il danno viene rappresentato come sicuro ad opera del reo o di terza persona a lui collegata, ponendosi così l'offeso nel dilemma fra il subire il danno comminato od il fare conseguire ad altri l'ingiusto profitto, e così facendo venire meno la sua libertà di volizione nel disporre del proprio patrimonio. (Conf mass n 144217; (Conf mass n 140132; (Conf mass n 133309).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)