Sez. 2, Sentenza n. 710 del 02/10/1986 Ud. (dep. 22/01/1987) Rv. 174914 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Nel delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore. Nella ipotesi di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato. (Conf mass n 169754; (Conf mass n 164141; (Conf mass n 164073; (Conf mass n 163147; (Conf mass n 162600).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)